È ufficialmente iniziato alla Camera dei Deputati l’iter delle proposte di legge che puntano a riconoscere cavalli, asini, muli e altri equidi come animali d’affezione, con il conseguente divieto di allevamento, macellazione e consumo delle carni equine.

Le proposte, che vedono come prime firmatarie Brambilla (Noi Moderati), Zanella (Avs) e Cherchi (M5S), intervengono sull’attuale disciplina degli equidi, prevedendo il divieto di macellazione per il consumo umano e incidendo così sull’attuale classificazione tra animali destinati e non destinati alla produzione alimentare.

Le proposte di legge A.C. 2187 e A.C. 2270 presentano analogo contenuto e dispongono "Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali da affezione".

Nella relazione illustrativa della Pdl A.C. 2187 si osserva che la proposta di legge è volta a "colmare un vuoto normativo che ha lasciato, fino a oggi, i cavalli e gli altri equidi sprovvisti di un'adeguata tutela, in controtendenza rispetto alla sensibilità che in questi anni è andata diffondendosi nei confronti di questi animali". Nella relazione illustrativa della Pdl A.C. 2270 si legge che le fonti normative vigenti sanciscono il rispetto per gli animali e recano disposizioni per la prevenzione del loro abbandono e contro il maltrattamento. "Tuttavia, tale status è limitato prevalentemente a cani, gatti e pochi altri animali, escludendo specie in grado di instaurare legami affettivi con gli esseri umani". Scopo della proposta di legge è quindi quello di "allargare il riconoscimento ad altre specie animali" al fine di "rispondere all'evoluzione culturale e scientifica, promuovendo un approccio più inclusivo e antispecista nella legislazione".

Cosa prevede la proposta di legge

L’articolo 1 dei 13 delineati definisce principi e finalità della riforma, riconoscendo espressamente gli equini – cavallo, pony, asino, mulo, bardotto, nonché gli ibridi di cavallo e zebra e di asino e zebra – come animali di affezione. Lo Stato è chiamato a promuoverne la tutela e a favorire misure di protezione e di educazione al rispetto nei loro confronti.

Se il testo dovesse essere approvato, ecco i divieti previsti:

Divieto di macellazione ed esportazione degli equini a fini alimentari, anche indiretti;

• Divieto di vendita e di consumo delle carni;

• Divieto di utilizzo in spettacoli o in manifestazioni, ivi incluse quelle storiche, che comportino l'esecuzione di esercizi pericolosi, stressanti, dannosi per l'equilibrio psico-fisico o contrari alla dignità degli animali stessi;

• Divieto di sottoporre gli equini a sfruttamento;

• Divieto di imporre a essi l'esecuzione di qualsiasi attività che possa arrecare loro danno o che si concretino nell'esecuzione di prestazioni superiori alle loro capacità fisiche o che siano contrarie alle loro caratteristiche fisiologiche;

• Divieto di utilizzare gli equini in esperimenti scientifici compresi gli esperimenti finalizzati alla loro clonazione.

In alcune versioni della proposta è previsto anche un fondo economico per accompagnare la transizione del settore.

L'articolo 10 introduce sanzioni penali e amministrative

È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50.000 euro per i casi di violazione della stessa proposta di legge. Nelle ipotesi di violazione dei divieti attinenti alla macellazione e le altre attività indicate all'art. 1 della medesima legge è prevista la pena della reclusione da dieci mesi a sei anni e una multa fino a 100.000 euro.

La violazione delle disposizioni in materia di somministrazioni di farmaci di cui all'articolo 3, comma 8, è punita con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa fino a 100.000 euro.

La pena è aumentata:
a) se dal fatto deriva un danno per la salute dell'animale
b) se il fatto è commesso nei confronti di equini destinati ad attività agonistiche, sportive o ludiche.
c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI, ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI, o da chi esercita una professione sanitaria, da un allevatore di equini o da gestore di maneggio, centro di ippoterapia o di riabilitazione equestre.

I numeri nazionali: 423 mila capi e 168 mila allevamenti

Secondo i dati della Banca dati nazionale dell’Anagrafe zootecnica (BDN), aggiornati al 31 dicembre 2025, in Italia risultano:

• 423.293 capi equidi

• 168.553 allevamenti

La distribuzione territoriale evidenzia una forte concentrazione in alcune regioni:

• Lazio: 11,75% dei capi nazionali

• Sicilia: 11,52%

• Lombardia: 10,92%

• Piemonte: 8,45%

• Veneto: 7,90%

• Sardegna: 7,88%

La presenza degli equidi in Italia non è dunque marginale e riguarda sia attività sportive e ricreative sia comparti produttivi tradizionali.

La Sardegna: tra le prime regioni per presenza di cavalli

La Sardegna occupa una posizione rilevante nel panorama nazionale.

Al 31 dicembre 2025 risultano:

• 21.316 cavalli registrati (10.222 allevamenti)

• 11.986 asini (3.025 allevamenti)

L’Isola si colloca quindi tra le prime regioni italiane per numero di cavalli, preceduta da Lazio, Lombardia, Sicilia, Piemonte e Toscana.

Il dato sardo assume un significato particolare se si considera il radicamento culturale del cavallo nel territorio: dall’allevamento sportivo alle tradizioni equestri, fino alle manifestazioni storiche e religiose che vedono protagonista il mondo equestre.