La stretta sulla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, introdotta nel 2024 con la nuova formulazione dell’articolo 187 del Codice della Strada, non è illegittima, ma deve essere interpretata in modo conforme ai principi costituzionali. A stabilirlo è la Corte costituzionale, intervenuta dopo i dubbi sollevati da tre giudici di merito.

La norma, così come modificata, non punisce più chi guida “in stato di alterazione psico-fisica” dopo aver assunto droga, ma chiunque si metta al volante “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti. Una formulazione che aveva fatto emergere il rischio di sanzionare condotte del tutto inermi rispetto alla sicurezza stradale, come l’assunzione avvenuta anche molto tempo prima della guida.

Proprio su questo punto si erano concentrate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici, alla cui impostazione avevano aderito anche l’Unione delle Camere Penali Italiane e l’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, intervenute nel giudizio come amici curiae. Secondo tali rilievi, la nuova formulazione avrebbe potuto consentire di punire chiunque avesse assunto stupefacenti anche giorni, settimane o mesi prima, producendo risultati irragionevoli e sproporzionati, oltre a creare disparità di trattamento rispetto alla disciplina della guida in stato di ebbrezza.

La Corte costituzionale non ha accolto queste censure, ma ha chiarito che la norma deve essere applicata attraverso una interpretazione restrittiva, coerente con i principi di proporzionalità e offensività e con la finalità di tutela della sicurezza della circolazione.

In base all’interpretazione fornita dalla Consulta, non sarà più necessario dimostrare che il conducente si trovasse in uno stato di effettiva alterazione psico-fisica al momento della guida. Tuttavia, non potrà essere punito chiunque abbia assunto droga in passato, senza ulteriori riscontri.

Sarà infatti indispensabile accertare la presenza nei liquidi corporei del conducente di quantitativi di sostanze stupefacenti che, per qualità e quantità, e in relazione alla matrice biologica in cui vengono riscontrati, risultino generalmente idonei, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a provocare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche e, di conseguenza, delle normali capacità di controllo del veicolo.

In altri termini - come chiarito dalla stessa Corte costituzionale - non occorre provare che la sostanza abbia effettivamente compromesso la guida, ma è comunque necessario che la quantità rilevata sia tale da poter astrattamente alterare le capacità di un conducente medio, creando un pericolo concreto per la sicurezza stradale.