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"L’attività di locazione di immobili, anche a finalità turistica, che sia esercitata in forma non imprenditoriale, non è soggetta a poteri prescrittivi e inibitori della pubblica amministrazione". Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 2928/2025, ribaltando una decisione del Tar della Lombardia, sezione di Brescia, che aveva "erroneamente riconosciuto al Comune di vietare la stipula di contratti di locazione a finalità turistica".
Il caso riguarda una proprietaria di un immobile a Sirmione, sul lago di Garda, a cui era stata inibita l’attività di locazione turistica. La decisione rappresenta un duro colpo per i Comuni che tentano di regolamentare il fenomeno degli affitti brevi.
Secondo i giudici della quinta sezione del Consiglio di Stato, le locazioni turistiche "non sono equiparabili alle strutture ricettive", e per questo non possono essere assoggettate alle stesse regole.
L’amministrazione, dunque, non può "vietare l’esercizio della libertà contrattuale della ricorrente – scrive la sentenza – in particolare quella di concludere contratti di locazione con finalità turistica, aventi a oggetto i suoi immobili".