Cagliari

Zona arancione. Ecco perché il Tar ha respinto il ricorso della Regione Sardegna

“In particolare, per la Regione Sardegna, nel periodo di rilevazione, erano risultati peggiorati quattro indicatori importanti"

Zona arancione. Ecco perché il Tar ha respinto il ricorso della Regione Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live


Il Tribunale amministrativo della Sardegna ha respinto il ricorso presentato dalla Regione contro l'ordinanza firmata lo scorso 22 gennaio dal ministro della Salute Roberto Speranza.

Il ricorso, alla luce della documentazione e degli atti depositati, non appare assistito, ad un primo sommario esame tipico della fase cautelare, da sufficienti elementi di fondatezza per i seguenti motivi”, scrive nel decreto il presidente del Tar, Dante d'Alessio.

“La Regione Sardegna è stata assegnata in zona arancione perché, sulla base dei parametri predeterminati, è risultata “alta” la classificazione complessiva del livello di rischio, accertato con i dati dell’incidenza dei casi su 100.000 abitanti (rispettivamente 203,81 e 78,57 nei 14 giorni e nei 7 giorni di rilevazione); con il dato di RT (di 0,95) e con l’indicatore 1 della compatibilità RT sintomi puntuale con gli scenari di trasmissione; la Regione Sardegna è stata quindi assegnata in zona arancione facendo applicazione dell’art. 2 del citato DPCM secondo cui le misure previste per la “zona arancione” sono applicate alle regioni nel cui territorio si manifesti un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di “tipo 1” e con un livello di rischio “alto”; tali dati e tali parametri, accertati nel previsto periodo di rilevazione, non sono risultati successivamente erronei”.

Non può condividersi – si legge ancora - la tesi sostenuta dalla Regione secondo cui la classificazione in zona arancione della Sardegna è stata determinata da una valutazione discrezionale ed immotivata degli organi tecnici dell’Amministrazione posto che tale valutazione è frutto dell’applicazione della suindicata tabella e, per quanto riguarda la classificazione del rischio (che indubbiamente è stata decisiva per l’assegnazione della Sardegna in zona arancione), è frutto dell’applicazione di numerosi criteri -- per lo più automatici o che comunque sono espressione di discrezionalità tecnica (che non può essere sindacata se non quando manifestamente illogica)-- elaborati con un algoritmo, che sono stati scelti per monitorare l’andamento dell’epidemia e riguardano diversi ambiti: la capacità di raccolta dati delle singole regioni, di testare i casi sospetti, la possibilità di garantire adeguate risorse per contact tracing, isolamento e quarantena nonché la tenuta dei servizi sanitari”.

“In particolare, per la Regione Sardegna, nel periodo di rilevazione, erano risultati peggiorati quattro indicatori importanti: la percentuale di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive, l’incidenza dei casi attivi ogni 100.000 abitanti, l’andamento dei focolai e la completezza e la velocità di trasmissione dei dati; la percentuale di occupazione dei posti letto in terapia intensiva, sempre nel periodo di riferimento, era salita al 31%, un punto percentuale sopra la soglia di allerta del 30%, e tale dato solo successivamente è stato migliorato con la discesa sotto la soglia del 30%”.

Duqnue, “con una probabilità di diffusione moderata e un impatto alto, la classificazione del rischio è stata quindi definita “alta” e la Regione Sardegna è stata pertanto classificata in zona arancione”.

Intanto, “nella successiva riunione del 29 gennaio la Cabina di Regia, dopo aver esaminato i nuovi dati del report riguardante il periodo di rilevazione 18/24 gennaio 2021, ha espressamente esaminato la richiesta della Regione Sardegna di ottenere una “nuova classificazione… al fine di alleviare le misure di contenimento attualmente previste” ed ha confermato il “miglioramento della situazione con attuale classificazione a rischio basso con una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 1, coerente con un riposizionamento del livello di mitigazione secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente”; la normativa vigente (articolo 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, che disciplina la c.d. “declassificazione”) prevede una possibile riclassificazione migliorativa quando i parametri risultino positivi in due report consecutivi (e quindi dopo due settimane), con la conseguenza che la Sardegna potrà beneficiare dell’accertato miglioramento dei suoi dati (se confermati nel report successivo), con il passaggio alla inferiore zona gialla, già nella prossima determinazione del Ministero; tali criteri risulta siano stati applicati anche nei confronti delle altre Regioni che hanno ottenuto una riclassificazione migliorativa (pur avendo nell’ultimo report dati peggiori rispetto alla Sardegna ma con una classificazione migliore considerate le due settimane di rilevazione); solo nei confronti della Regione Lombardia risulta sia stata effettuata una variazione anticipata perché è stata dimostrata l’erroneità dei dati che erano stati precedentemente trasmessi dalla stessa Regione Lombardia e che avevano determinato la precedente classificazione in zona rossa”.

Detto ciò, “non sussistono i presupposti per la concessione di una misura cautelare monocratica tenuto conto che, nella comparazione degli interessi coinvolti, deve ritenersi prevalente, come ha sostenuto l’Avvocatura dello Stato, la tutela del diritto alla salute; considerato peraltro che il consolidarsi di dati positivi sulla diffusione epidemiologica, già rilevati dalla Cabina di Regia nella riunione del 29 gennaio 2021, potrebbe portare alla decisione di riportare la Regione Sardegna in zona gialla già nella prossima riunione della Cabina di Regia che dovrebbe tenersi il prossimo venerdì 5 febbraio”.

Per questo il Tar “respinge la domanda di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente Regione, ai sensi dell'art. 56 del c.p.a. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 17 febbraio 2021”.

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