La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime diverse disposizioni della legge della Regione Sardegna n. 26 del 2025 sull'aiuto al suicidio, respingendo però le contestazioni dello Stato nei confronti dell'intero impianto normativo. La decisione è contenuta nella sentenza numero 148, depositata oggi.

Secondo la Consulta, la Regione può disciplinare l'attività delle aziende sanitarie locali nell'ambito della tutela della salute, ma non può intervenire sui principi che regolano l'accesso al suicidio medicalmente assistito, materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Per questo è stato dichiarato incostituzionale l'articolo che recepiva nella normativa regionale i requisiti per accedere alla procedura, così come alcune disposizioni che fissavano termini rigidi per la verifica delle domande da parte della commissione multidisciplinare e del comitato etico.

Bocciate anche le norme che prevedevano la possibilità di sospendere o annullare l'"erogazione del trattamento", il supporto tecnico, farmacologico e medico da parte delle aziende sanitarie e il termine di sette giorni per completare la procedura dopo la richiesta.

Restano invece valide le altre disposizioni della legge. La Corte ha chiarito che la mancanza di una disciplina organica nazionale non impedisce alle Regioni di esercitare le proprie competenze in materia di tutela della salute, purché nel rispetto dei principi fondamentali già ricavabili dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza costituzionale.