La Corte d’Appello di Sassari ribalta la decisione di primo grado del Tribunale di Nuoro e accoglie il ricorso contro l’azione inibitoria promossa da Adiconsum sui conguagli regolatori 2005-2011. Il provvedimento del 2023, ora annullato, aveva di fatto sospeso le richieste di pagamento delle cosiddette partite pregresse fatturate dal gestore tra il 2014 e il 2015.

I giudici hanno ritenuto fondate le ragioni di Abbanoa, evidenziando anche le possibili ripercussioni che il blocco avrebbe avuto sull’equilibrio del servizio idrico integrato in Sardegna. Nella sentenza si chiarisce che i conguagli tariffari non derivano da decisioni discrezionali, ma dall’applicazione della normativa nazionale ed europea, in particolare del principio del “recupero integrale dei costi” o full cost recovery, e dalle delibere dell’autorità di regolazione ARERA.

Viene inoltre richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del maggio 2025, che ha sancito in via definitiva la legittimità delle partite pregresse, superando precedenti interpretazioni e riconoscendo il recupero dei costi come elemento essenziale per la sostenibilità economica del servizio.

La Corte ha sottolineato anche il ruolo di Abbanoa, definita come soggetto incaricato della riscossione di importi stabiliti dall’Ente di Governo d’Ambito della Sardegna e validati dall’autorità di settore. Respinte, infine, le eccezioni sulla prescrizione, chiarendo che il diritto al recupero decorre dal momento in cui il credito viene quantificato e reso esigibile.

La decisione chiude un contenzioso lungo anni, consolidando un orientamento già espresso in diverse sedi giudiziarie e ribadendo la legittimità delle modalità adottate per il recupero dei costi del servizio idrico.