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Speranza firma una nuova ordinanza: obbligo mascherina dalle 18 e chiusura discoteche

Ecco le nuove regole

Speranza firma una nuova ordinanza: obbligo mascherina dalle 18 e chiusura discoteche

Di: Redazione Sardegna Live


Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che prevede:

Sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico e l'obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento.

"I numeri del contagio in Italia, anche se tra i più bassi in Europa, sono in crescita. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati. La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza”, ha sottolineato il Ministro.

L’ordinanza:

Art. 1

(Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus

COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare

protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali

aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le

caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura

spontanea e/o occasionale;

b) sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche,

sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi,

stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive

o in altri luoghi aperti al pubblico.

2. Le Regioni possono introdurre ulteriori misure solo in termini più restrittivi rispetto a quelle di

cui ai punti a) e b)

 

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica quanto previsto dall’articolo 4 del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020,

n. 35.

2. La presente ordinanza produce effetti dal 17 Agosto 2020 sino all’adozione di un successivo

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 settembre 2020.

3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle

Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

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