Cagliari

Solinas firma l’ordinanza: ecco le regole per entrare in Sardegna

Tre le alternative per chi arriva nell'Isola e non è stato vaccinato o sottoposto a tampone

Solinas firma l’ordinanza: ecco le regole per entrare in Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live


Il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, ha emesso l’ordinanza con le regole per entrare in Sardegna.  

Art.1 Tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna, sono tenuti a registrarsi prima dell’imbarco accedendo alla sezione “Nuovo Coronavirus” nella home page del sito istituzionale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) o mediante l’applicazione “Sardegna Sicura” scaricabile dagli app-store per sistemi operativi iOS e Android. Ciascun passeggero dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuta registrazione unitamente alla carta d’imbarco e a un documento d’identità in corso di validità. All’interno della suddetta registrazione potrà essere inserita anche quella dei minori a carico che viaggiano con il soggetto dichiarante. La compagnia aerea o marittima, verifica, preliminarmente all’imbarco, la ricevuta dell’avvenuta registrazione.

Art.2 Tutti i soggetti in arrivo con unità da diporto o ogni altra unità non adibita al traffico passeggeri, compresi i pescherecci che non siano iscritti ad uno dei Compartimenti marittimi della Regione o che facciano rientro dopo aver attraccato in porti al di fuori della linea di costa regionale, sono tenuti a registrarsi secondo le modalità previste nel precedente articolo 1. I comandanti e/o gli armatori delle predette unità sono tenuti a verificare, preliminarmente all’imbarco, il possesso della ricevuta di avvenuta registrazione, vietando l’imbarco ai soggetti non muniti.

Art.2 I nominativi e i recapiti acquisiti ai sensi dei precedenti articoli, sono trattati dalla Regione Sardegna, ai sensi dell’articolo 5 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 e nel rispetto del Regolamento n.2016/679/UE, secondo misure appropriate e proporzionate alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sono inseriti in un apposito database regionale, conservati per 14 giorni e utilizzati per le azioni di monitoraggio dei soggetti interessati, in collaborazione con le forze dell’ordine, i Comuni e le Aziende Sanitarie territorialmente competenti. Decorso il termine suindicato, i dati verranno eliminati: i dati personali non sanitari raccolti in attuazione dell’art. 1 potranno essere conservati dall’amministrazione regionale per finalità statistiche ed informative.

Art.4 Attraverso la piattaforma di cui all’articolo 1, i passeggeri in arrivo possono dare atto dell'avvenuta vaccinazione (si intende per avvenuta vaccinazione l’inoculazione di entrambe le dosi) e/o sottoposizione all'esame diagnostico molecolare del tampone rino-faringeo per covid-19 e/o sottoposizione all’esame del tampone antigenico, con esito negativo eseguito non oltre le 48 ore dalla partenza.

I soggetti che non siano stati vaccinati o che non si siano sottoposti al tampone prima dell’arrivo in Sardegna, dovranno alternativamente:

a) recarsi presso le aree dedicate nei porti e aeroporti, al fine di sottoporsi al tampone rapido antigenico. In caso di tampone antigenico negativo, il soggetto può recarsi al domicilio, con la raccomandazione di mantenere i dispositivi di protezione individuale, evitare i contatti con terzi e sottoporsi nuovamente a tampone antigenico, presso sanitario di propria fiducia, al quinto giorno successivo a quello di sottoposizione al primo tampone. In caso di esito positivo, il soggetto dovrà seguire le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente per i casi Covid-19 positivi;

b) recarsi, entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale, presso una struttura autorizzata (pubblica o privata accreditata) e sottoporsi al tampone molecolare, a proprie spese, con onere per la struttura stessa di darne comunicazione all’Azienda sanitaria territorialmente competente;

c) porsi obbligatoriamente in isolamento fiduciario, dall’ingresso in Sardegna per i successivi dieci giorni, presso il proprio domicilio, con onere di darne comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta ovvero, per i non residenti, all'Azienda sanitaria territorialmente competete per il tramite del numero verde.

L’Assessorato regionale della Sanità, per il tramite delle aziende sanitarie ed i COR.SA, provvede a dare esecuzione al presente articolo in accordo con le società di gestione aeroportuale, nonché con l’autorità del sistema portuale del mare di Sardegna.

Art.5 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza con riferimento agli ingressi nella regione Sardegna, si fa espresso rinvio al DPCM 2 marzo 2021 e relativi allegati. 

Art.6 Le attività disposte dalla presente ordinanza saranno avviate a far data dall’8 marzo 2021 e fino al 24 marzo 2021.

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