Cagliari

Covid, Solinas firma la nuova ordinanza: disposizioni prorogate fino al 7 settembre

Il documento è il numero 37 datato domenica 9 agosto 2020, ecco di cosa si tratta

Covid, Solinas firma la nuova ordinanza: disposizioni prorogate fino al 7 settembre

Di: Alessandro Congia


Il Governatore della Regione Sardegna, Christian Solinas, ha emesso oggi una nuova ordinanza (la n° 37, del 9/08/2020), che riguarda “le disposizioni relative al Covid-19, disponendo che le precedenti norme vengano prorogate fino al 7 settembre 2020”.

I collegamenti aerei e marittimi da e per la Sardegna già autorizzati sono confermati: tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza e al solo fine di monitorare gli ingressi e le permanenze su tutto il territorio regionale, sono tenuti a registrarsi prima dell’imbarco utilizzando l’apposito modello da compilare ed inviare esclusivamente per via telematica nell’ambito dei procedimenti digitali dello sportello unico dei servizi della Regione autonoma della Sardegna, in conformità a quanto indicato nella sezione “Nuovo Coronavirus” della home page del sito istituzionale della regione Sardegna www.regione.sardegna.it o mediante l’applicazione “Sardegna Sicura”, scaricabile dagli app-store per sistemi operativi iOS e Android progettata con funzionalità di contact tracing su base volontaria. Ciascun passeggero dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuta registrazione unitamente alla carta d’imbarco e ad un documento d’identità in corso di validità. All’interno della suddetta registrazione potrà essere inserita anche quella dei minori a carico.

 La compagnia aerea o marittima, verifica, preliminarmente all’imbarco, la ricevuta dell’avvenuta registrazione. In sede di prima applicazione della presente ordinanza: - per i passeggeri che abbiano già richiesto e ottenuto l’autorizzazione secondo le norme previste nelle previgenti ordinanze, questa si intende equipollente alla registrazione.

Arrivi

Tutti i viaggiatori in arrivo in Sardegna sono tenuti a sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea. Ai passeggeri in partenza verso la Sardegna è vietato l'imbarco nel caso venga rilevata una temperatura uguale o superiore a 37,5°C. Le società di gestione aeroportuale e l’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna provvedono ad una nuova misurazione della temperatura ai passeggeri in arrivo negli scali sardi ed a tal fine potranno stipulare accordi con i vettori e gli armatori. È fatto obbligo ai medesimi soggetti di dare applicazione alle disposizioni di cui alla determinazione del Direttore generale della sanità n. 197 del 24 marzo 2020; b) a compilare la scheda di ricerca di possibili pregressi infezione o contatto col Coronavirus, contenuta nel modulo di registrazione di cui al precedente art. 2, dando eventualmente anche il proprio consenso all’effettuazione dell’indagine epidemiologica regionale. Con successiva Ordinanza, previa adozione dei necessari atti normativi e/o amministrativi, saranno adottate specifiche misure per incentivare, seppure su base volontaria, l’esecuzione di specifici test - sia per finalità diagnostiche che epidemiologiche - da parte dei passeggeri in arrivo in Sardegna, anche mediante la previsione di una campagna di sensibilizzazione alla funzione etica e solidale di prevenzione e salvaguardia della salute pubblica di tale cautela e il riconoscimento di voucher specifici, spendibili sul territorio regionale. Art. 4) Al fine di dare attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3, è fatto obbligo ai vettori aerei e navali, alle società di gestione degli scali e alle altre autorità comunque competenti di acquisire e mettere a disposizione della Regione Sardegna i nominativi ed i recapiti dei viaggiatori trasportati sulle linee di collegamento con la Sardegna, secondo le modalità da concordare con la Direzione generale della protezione civile. Art. 5) I nominativi e i recapiti acquisiti ai sensi dei precedenti articoli, sono trattati dalla Regione Sardegna, ai sensi dell’articolo 5 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e nel rispetto del Regolamento n. 2016/679/UE, secondo misure appropriate e proporzionate alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sono inseriti in un apposito database regionale, conservati per 14 giorni e utilizzati per le azioni di monitoraggio dei soggetti interessati, in collaborazione con le forze dell’ordine, i Comuni e le Aziende sanitarie territorialmente competenti.

Sono consentite le attività di aviazione generale negli aeroporti dell’intero territorio regionale. È confermata su tutto il territorio regionale la programmazione ordinaria dei servizi di linea e non di linea erogati dalle aziende di trasporto pubblico locale (TPL) su gomma Per i servizi di trasporto a frequenza, ricadenti in ambito urbano o suburbano, le Aziende di TPL su gomma avranno cura di rimodulare la produzione giornaliera complessivamente autorizzata a vantaggio dei servizi con più alta frequentazione. Per il trasporto pubblico locale ferroviario su rete nazionale (RFI) è confermata la programmazione ordinaria estiva. Per il trasporto pubblico locale ferroviario su rete a scartamento ridotto è confermata la programmazione ordinaria. Per il trasporto pubblico locale metro-tranviario è confermata la programmazione ordinaria. Per i servizi di trasporto pubblico locale marittimo diurno e notturno, è confermata la programmazione ordinaria con le isole di San Pietro, La Maddalena e Asinara. Le aziende di trasporto dovranno continuare a monitorare attentamente la domanda di mobilità secondo le modalità richieste dalla Direzione generale dei trasporti, cui dovranno essere puntualmente inviati i dati di monitoraggio.

In presenza di superiori esigenze di interesse pubblico, la direzione generale dell’Assessorato dei trasporti può adottare le opportune modifiche ai programmi di esercizio, in particolare nelle ore a più alto flusso di passeggeri, alla luce di evidenti e non differibili necessità e nei limiti delle risorse contrattualmente disponibili. Fermo restando quanto sopra previsto in ordine alla riprogrammazione dei servizi di linea e non di linea erogati dalle aziende di trasporto pubblico locale (TPL), è consentita, nel rispetto di tutte le altre prescrizioni, incluso l'obbligo della mascherina a bordo, l’occupazione del 100% dei posti a sedere, previsti dalle carte di circolazione o dai documenti corrispondenti e dalle eventuali autorizzazioni regionali, a bordo dei mezzi del trasporto automobilistico (bus) extraurbano, ferroviario e metro-tranviario nonché a bordo dei mezzi utilizzati per servizi di trasporto non di linea compresi NCC, TAXI e quelli svolti mediante autobus. È consentito il controllo dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale in coerenza alle linee guida allegate al DPCM 7 agosto 2020 e nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento dell’epidemia da covid-19.

Traffico merci

Fatte salve differenti sopravvenienti esigenze di contenimento della diffusione epidemiologica del sars-cov2, in conformità alle disposizioni nazionali nonché di quelle adottate dal Governo Francese e dalla Collettività di Corsica, è consentito il traffico merci e il traffico passeggeri sulla rotta Santa Teresa di Gallura - Bonifacio e vice versa. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5. Art. 9) I soggetti in arrivo con unità da diporto o ogni altra unità non adibita al traffico passeggeri, compresi i pescherecci che non siano iscritti ad uno dei Compartimenti marittimi della regione o che facciano rientro dopo aver attraccato in porti al di fuori della linea di costa regionale, sono tenuti: 1. a registrarsi secondo le modalità previste nel precedente articolo 2. I comandanti e gli armatori delle predette unità sono tenuti a verificare, preliminarmente all’imbarco, la ricevuta dell’avvenuta registrazione, vietando l’imbarco ai soggetti non muniti. I concessionari di porti, approdi, punti di ormeggio e campi boe e l’Autorità marittima competente per territorio comunicano le unità in arrivo al Comune, alla Questura ed all’articolazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale territorialmente competenti, nonché alla Direzione generale della protezione civile; 2. a dichiarare di essersi sottoposti alla misurazione della temperatura corporea al momento della partenza; qualora la stessa risultasse pari o superiore a 37,5 gradi, i comandanti o gli armatori delle unità di cui al presente articolo, sono tenuti a contattare il numero verde sanità 800 311 377 nelle fasce orarie di servizio dello stesso, così come indicato nel sito della Regione autonoma della Sardegna, ovvero negli altri orari al 118; 3. a compilare la scheda di ricerca di possibili pregressi infezione o contatto da Coronavirus, contenuta nel modulo di registrazione di cui al precedente punto a), dando facoltativamente anche il proprio consenso all’effettuazione dell’indagine epidemiologica regionale. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 7 agosto 2020 e relativi allegati. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 10 agosto 2020 fino al 7 settembre 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell’amministrazione e delle aziende.

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