Baunei

Autoscuole. Sgravi fiscali e tributari per le lezioni: Corrias (Pd) chiede l’intervento della Ministra De Micheli

Lettera del Consigliere regionale: “Accedere agevolmente ad una abilitazione ormai necessaria in tutti i settori lavorativi”

Autoscuole. Sgravi fiscali e tributari per le lezioni: Corrias (Pd) chiede l’intervento della Ministra De Micheli

Di: Antonio Caria


Misure idonee di sgravio a beneficio di chi usufruisce dei servizi didattici impartiti dalle autoscuole. È quanto chiede il consigliere regionale del Partito Democratico e Sindaco di Baunei, Salvatore Corrias, in una lettera inviata alla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli.

“I titolari di autoscuole – scrive Corrias – hanno da sempre fatturato le prestazioni relative all’impartizione di lezioni in regime di esenzione IVA ai sensi articolo 10 “Operazioni esenti dall’imposta”, comma 20, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto” il quale sancisce che sono esenti dall’imposta “20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché' fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale”.

Il Consigliere Dem ricorda come l’Agenzia delle Entrate si sia già espressa sgomberando rimarcando “Come la ratio del disposto normativo di cui all’art. 10, comma 20 del D.P.R. 633/1972 risiedesse nella volontà del Legislatore  nazionale di concedere l’esenzione a quei soggetti che svolgono attività didattica riconosciuti dallo Stato perché “sulla base dei requisiti posseduti (quali l’idoneità professionale  dei docenti, l’efficienza delle strutture e del materiale  didattico, ecc.), sono in grado di offrire prestazioni didattiche aventi finalità simili a quelle erogate dagli organismi di diritto pubblico”.

Inoltre il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” – aggiunge – “Riconosce le autoscuole quali “scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti“ accreditandole formalmente quali unici organismi idonei a fornire quel tipo di istruzione e totalmente sottoposti alla vigilanza delle Province: queste ultime hanno perfino facoltà di revocare le autorizzazioni laddove vengano meno i requisiti richiesti dalla norma nazionale per l’erogazione del servizio indicato”.

“Per tali ragioni, – sottolinea Corrias – alle autoscuole veniva riconosciuta l’esenzione IVA relativamente alle sole operazioni aventi natura didattica e finalizzate al conseguimento dell’abilitazione alla guida, mentre restavano soggette all’imposta tutte le altre prestazioni erogate. La risoluzione concludeva con chiarezza che “Pertanto, considerato che le autoscuole sono da comprendere tra le scuole riconosciute e che i corsi di aggiornamento per il recupero punti e i corsi per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori, rientrano nell’attività didattica tipica di tali organismi”.

Citato anche il pronunciamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza del 14 marzo 2019 relativa alla causa C-449/2017, propone una sorta di ”interpretazione autentica” dell'articolo 132, paragrafo 1, della Direttiva CE del 28 novembre 2006, numero 112 riguardante le deroghe in materia di IVA ritenendo che specifica Corrias “L'esenzione di imposta sul valore aggiunto non si applicherebbe alle lezioni di scuola guida, in quanto questa categoria di insegnamento non rientra in quelle di ambito scolastico e/o universitario”

A suo modo di vedere “Pare quantomeno suggestivo che, nonostante una prassi tributario-amministrativa  consolidata e svariate pronunce dell’Agenzia delle Entrate in merito alla questione, tutte incanalate nell’unica direzione di escludere il regime di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per le lezioni impartite dalle autoscuole quali organismi riconosciuti dal Legislatore nazione per l’erogazione di tale servizio, oggi si voglia invertire la rotta optando per una interpretazione della norma iniqua e “rivoluzionaria” con pesanti ricadute sul consumatore finale: questo, infatti, si vedrebbe caricare i costi dell’Iva per usufruire di un servizio didattico necessario per conseguire una abilitazione ormai indispensabile al fine di inserirsi in maniera competitiva nel mondo del lavoro”. 

“È, infatti, – ribadisce – accettabile che, a causa dei rincari che si avrebbero nei servizi di autoscuola, coloro che necessitino di conseguire la patente di guida, o per espletare una professione o per raggiungere il posto di lavoro, vi debbano rinunciare? È come se tassassimo i servizi scolastici primari e secondari, necessari per acquisire le conoscenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro”.

“Pertanto – conclude Corrias –, considerato quanto finora in argomento, si chiede alla SV. che si intervenga al fine di adottare, compatibilmente con il quadro normativo nazionale e comunitario vigente, misure idonee di sgravio a beneficio di chi usufruisce dei servizi didattici impartiti dalle autoscuole, affinché vengano minimizzati gli effetti dell’aggravio fiscale e tributario, consentendo di poter accedere agevolmente ad una abilitazione ormai necessaria in tutti i settori lavorativi”.

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