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Annullamento degli atti e reintegro immediato nella funzione originaria: è quanto stabilito dal Tar Sardegna sul ricorso presentato da Flavio Sensi contro la rimozione dall’incarico di direttore generale della Asl 1 di Sassari. La decadenza era stata disposta in applicazione della legge regionale n. 8 del 2025, voluta dalla presidente della Regione Alessandra Todde per commissariare le aziende sanitarie sarde. Una norma che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima a fine dicembre, senza però impedire alla Giunta di portare a termine il percorso dei commissariamenti e di nominare 9 dei 12 nuovi manager, nomine che ora risultano prive di validità.
Al centro della decisione dei giudici amministrativi c’è proprio il richiamo alla pronuncia della Consulta, che ha bocciato l’articolo 14 della legge regionale, quello che prevedeva il commissariamento straordinario e la decadenza automatica dei direttori generali. Partendo da questo presupposto, il Tar afferma l’illegittimità della delibera della Giunta del 27 aprile 2025, con cui era stato nominato il commissario della Asl di Sassari e dichiarata la decadenza di Sensi. Come sottolinea il collegio, "La caducazione retroattiva di tale norma rende evidentemente privi di base legale tali atti amministrativi, che debbono dunque necessariamente essere annullati siccome illegittimi". L’effetto è ex tunc, cioè vale sin dall’origine e travolge tutti gli effetti prodotti.
La sentenza chiarisce anche perché la Regione non possa procedere alla nomina di nuovi direttori generali: "In altre parole - scrivono i giudici -, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale che ha attribuito alla Regione il potere di dichiarare decaduto il ricorrente, esclude che la stessa Regione possa esercitare il potere di nomina di altro direttore generale", poiché ciò presupporrebbe un potere di decadenza che la Consulta ha escluso.
Nei termini di legge aveva presentato ricorso solo Sensi; gli altri manager rimossi hanno scelto la strada del ricorso straordinario al presidente della Repubblica. La decisione del Tar potrà ora essere impugnata davanti al Consiglio di Stato.

