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Aveva solamente 26 anni quando la sua vita venne strappata alla libertà per un errore giudiziario. Beniamino Zuncheddu ha trascorso 33 anni nel carcere prima di essere assolto. Da quella storia nasce la proposta di legge di iniziativa popolare “Zuncheddu e altri”, promossa dal Partito Radicale e sostenuta dal Garante regionale dei detenuti Irene Testa, che in Sardegna ha raggiunto e superato il traguardo delle 50 mila firme.
L’annuncio del traguardo arriva direttamente dalla stessa Irene Testa: "Superate le 50Mila firme! Dovrei ringraziarvi uno a uno. Tanta è stata la bellezza e la solidarietà che ho incontrato in questi mesi. Abbiamo riso e pianto insieme. Ho conosciuto persone bellissime. A partire dai tantissimi volontari che hanno raccolto senza mai fermarsi, ancora fino a ieri notte Enzo Bonesu ha percorso 150 km per portarci le ultime firme; gli avvocati autenticatori che ci hanno accompagnato passo passo; i tanti Comuni che hanno fatto l'impossibile per certificare le firme, alcuni anche facendo gli straordinari".
"Ma siete troppi per potervi elencare tutti - continua Irene Testa -. Consentitemi però di ringraziare una persona senza la quale questo risultato non si sarebbe ottenuto. Gianluca Genco che per mesi non si è risparmiato girando in lungo e in largo la Sardegna. Un grazie perciò alla mia bellissima terra e alla sua gente e a chi dal continente si è unito a noi, in particolare alla Barbagia che con le sue bellissime sagre ha consentito a tanta gente conoscere e sostenere la PDL".
Infine un grazie "al PartitoRadicale che ha promosso questa proposta di legge di civiltà! Alla quella stampa (poca) che ci ha supportato. Dedichiamo questo risultato a Beniamino e altri affinché la sua vicenda possa rappresentare un monito presente e futuro a una politica spesso sorda e indifferente. Alla mia amica Giulia Simi che dall'alto è stata con noi. Ora però la battaglia continua, si sposta dalle piazze in Parlamento. Grazie di cuore. Buon fine anno e buon 2026 a tutti!".
Ogni anno in Italia quasi mille persone subiscono un’ingiusta detenzione.
La proposta di legge
La proposta di legge nasce da una storia che ha segnato profondamente l'Italia intera. Beniamino Zuncheddu ha trascorso 33 anni in carcere da innocente, una vita spezzata a 26 anni e restituita solo a metà. Alla sua liberazione non ha trovato alcun supporto economico, psicologico o sociale, una condizione che accomuna molte vittime di errori giudiziari.
Ogni anno in Italia circa mille persone subiscono un’ingiusta detenzione. Il vuoto normativo che la proposta intende colmare riguarda proprio il periodo che va dall’assoluzione definitiva alla sentenza di risarcimento del danno, un arco di tempo che può durare anni e durante il quale le persone restano senza alcun sostegno.
La raccolta firme sostiene la proposta di legge di iniziativa popolare “Zuncheddu e altri”, promossa dal Partito Radicale e presentata con prima firmataria Irene Testa, Garante dei detenuti della Sardegna. L’obiettivo è garantire una provvisionale economica immediata, pari a circa mille euro al mese, alle persone assolte dopo un’ingiusta detenzione, fino alla definizione del risarcimento.
“La proposta punta a garantire una provvisionale economica a chi alla fine di un processo è stato assolto – spiega Irene Testa –. Ci sono persone che si sono viste distruggere l’esistenza: la giustizia, in qualche modo, ha sottratto loro anni di vita e non solo perché sono state in carcere, ma a volte anche per poter sopravvivere dopo l’errore giudiziario o l’ingiusta detenzione. La proposta prevede un assegno che parta dal momento dell’assoluzione fino alla sentenza di risarcimento del danno. Perché è proprio in quel periodo che può durare sei, sette, otto, dieci anni che le persone non sanno cosa fare: alcune si rivolgono alla Caritas, altre sono costrette ad andare a rubare, altre ancora se non ci fossero le famiglie si troverebbero costrette a dormire sotto i ponti. Sono circa 1000 ogni anno le ingiuste detenzioni con costi esorbitanti a carico dello Stato”.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
1. Dopo l’articolo 411 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
“411-bis. Provvedimenti in caso di ingiusta detenzione. Nei casi di cui al comma 3 dell’articolo 314, se la persona sottoposta alle indagini ha preannunciato la presentazione della domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione ai sensi dell’articolo 315, con il provvedimento che dispone l’archiviazione è ordinata la costituzione provvisoria ed immediatamente esecutiva di una rendita mensile a suo favore pari al doppio dell’assegno sociale a valere sui fondi della Cassa delle ammende. La durata delle rendita non può essere inferiore al doppio della durata della custodia cautelare sofferta. Nel computo della durata si tiene conto dei criteri di cui al comma 4 dell’articolo 314. Il diritto alla rendita si estingue se la domanda di riparazione non è presentata entro il termine di cui all’art. 315, ma le somme versate non possono essere ripetute.
2. Al comma 5 dell’art. 425, dopo la parola “disposizioni”, sono inserite le seguenti:
“Dei commi 2-bis e 2-ter dell’art. 532 e”
3. All’articolo 532 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
“2-bis. Se l’imputato prosciolto perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha preannunciato la presentazione della domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione ai sensi dell’articolo 315, con la sentenza è ordinata la costituzione provvisoria e immediatamente esecutiva di una rendita mensile a suo favore pari al doppio dell’assegno sociale a valere sui fondi della Cassa delle ammende. La durata delle rendita non può essere inferiore al doppio della durata della custodia cautelare sofferta. Nel computo della durata si tiene conto dei criteri di cui al comma 4 dell’articolo 314. Il diritto alla rendita si estingue se la domanda di riparazione non è presentata entro il termine di cui all’art. 315. Le somme versate non possono essere ripetute, salvo il caso in cui il processo di concluda con sentenza di condanna irrevocabile per il reato che determinò l’applicazione della custodia cautelare.
2-ter. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche al caso di cui al comma 2 dell’articolo 314”.
4. L’articolo 639 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
“Art. 639.-1. La corte di appello, quando pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione, anche nel caso previsto dall’articolo 638, ordina:
a) la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione;
b) la restituzione delle cose che sono state confiscate, a eccezione di quelle previste nell’articolo 240 comma 2 n. 2 del codice penale;
c) se nell’istanza di revisione o nelle conclusioni sia stata preannunciata la presentazione della domanda di riparazione dell’errore giudiziario ai sensi dell’art. 643, la costituzione provvisoria ed immediatamente esecutiva di una rendita mensile a favore dell’imputato pari al doppio dell’assegno sociale a valere sui fondi della Cassa delle ammende. La durata della rendita non può essere inferiore al doppio della durata di espiazione della pena e della custodia cautelare eventualmente sofferta. Il diritto alla rendita si estingue se la domanda di riparazione non è presentata entro il termine di cui all’art. 645. Le somme versate non possono essere ripetute, salvo il caso di rigetto con sentenza irrevocabile della richiesta di revisione”.
5. Al comma 1 dell’articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo la seconda lettera f-bis, è inserita la seguente:
“f-ter) ai procedimenti di cui agli articoli 315 e 646 del codice di procedura penale”.

