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Prosegue il braccio di ferro giuridico nel processo d’appello sui fondi riservati della Segreteria di Stato vaticana, che vede come principale imputato il cardinale Angelo Becciu. Dopo l’offensiva delle difese nella giornata di martedì (qui l'articolo), incentrata sull’invalidazione dell’intero processo di primo grado per via dei rescritti pontifici intervenuti a procedimento in corso, ieri – mercoledì 4 febbraio – è arrivato il contrattacco delle parti civili, decise a blindare la legittimità dell’impianto normativo voluto da Papa Francesco. Nel corso della sesta udienza davanti alla Corte d’Appello vaticana, i legali dello Ior e della Segreteria di Stato hanno respinto le eccezioni sollevate dagli imputati.
“Gli atti del Papa non si discutono”
A prendere per primo la parola è stato Roberto Lipari, difensore della parte civile dello Istituto per le Opere di Religione, che ha posto al centro della sua arringa un principio chiave dell’ordinamento vaticano: “l’insindacabilità degli atti del Pontefice”. Secondo Lipari, nessuna legge ordinaria – e neppure l’autorità giudiziaria – può porre limiti alla potestà legislativa del Papa. Per il legale, i rescritti contestati dalle difese, dunque, non sarebbero né irregolari né lesivi del giusto processo, ma espressione diretta della suprema potestas del Romano Pontefice.
Sul nodo della mancata pubblicazione degli atti normativi, uno dei pilastri dell’offensiva difensiva, il legale è stato netto: la scelta di non renderli pubblici sarebbe stata voluta dallo stesso Papa per esigenze di segretezza. In assenza di una disposizione pontificia che imponesse la pubblicazione, chiunque avesse agito diversamente avrebbe commesso – a suo dire – una indebita ingerenza nell’esercizio del potere sovrano. Da qui la conclusione: per Lipari le eccezioni sulla violazione dei principi del giusto processo sarebbero “palesemente infondate”.
Rescritti come fonte primaria di diritto
Lipari ha poi ribadito la natura giuridica degli atti papali, definendo il Pontefice “fonte originaria di diritto” e i rescritti come “espressione piena della potestà legislativa suprema”, indipendentemente dalla loro qualificazione tecnica. Nel mirino delle difese erano finiti anche chat e memoriali che avevano coinvolto figure chiave dell’inchiesta come Francesca Immacolata Chaouqui e Alberto Perlasca.
Ma anche su questo fronte Lipari ha richiamato la sentenza di primo grado del Tribunale vaticano, che aveva giudicato inattendibili e contraddittorie le loro dichiarazioni, precisando che non erano state utilizzate come base per la decisione finale.
La linea della Segreteria di Stato: “Norme legittime e processuali”
A rafforzare la posizione delle parti civili è intervenuta Paola Severino, in rappresentanza della Segreteria di Stato della Santa Sede. L’ex ministra della Giustizia ha ricordato: “Il Papa è il sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri di governo che contiene i poteri esecutivo, legislativo e giudiziario. Questo potere che trova radice e fondamento nei principi fondatori dello Stato vaticano”.
“I rescritti in esame, in quanto disposizioni normative legittimamente emanate, hanno potere normativo e si distinguono da atti amministrativi”, ha detto, aggiungendo che essi hanno “una valenza interpretativa che riguarda solo il diritto processuale”. Proprio per questo, secondo Severino, non era necessaria alcuna pubblicazione: “Solo il diritto penale deve essere conoscibile perché deve orientare i comportamenti dei vari soggetti”, conclude.



