In ambito burocratico ci si è imbattuti in una nuova lacuna, relativa al Codice degli Appalti che sta portando non poca confusione per coloro che devono svolgere delle attività normate come quelle che riguardano i lavori che vengono svolti in fase di ristrutturazione o di miglioria, che però sono eseguiti da privati, anche se finanziati con risorse pubbliche.

Infatti, nello specifico il Codice appalti disciplina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e, in determinati casi, può essere applicato anche ai privati.

Un requisito imprescindibile per le aziende che desiderano partecipare a tali gare è l'attestazione SOA, un documento fondamentale che certifica il possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione di opere pubbliche.

La presenza della categoria corretta all'interno dell'attestazione (al riguardo suggeriamo di leggere l'articolo di SoaSemplice.it sulle categorie dei lavori pubblici per approfondire l'argomento) è cruciale poiché attesta la capacità tecnica e professionale dell'azienda di eseguire i lavori specifici richiesti dall'appalto.

Ma vediamo se effettivamente il Codice degli Appalti si applica ai lavori che nonostante siano svolti da privati siano finanziati in parte o per più della metà da risorse pubbliche.

La nuova normativa del Codice degli Appalti 2023

Un interrogativo che si stanno ponendo sia i professionisti del settore sia coloro che devono svolgere determinati lavori privati supportati da fondi pubblici è: il Codice degli Appalti, nel suo ultimo rinnovo, prevede il rispetto della medesima normativa prevista per le pubbliche amministrazioni e per i lavori svolti al 100% da fondi pubblici?

Questo interrogativo deriva da una lacuna, in quanto nel tentativo di snellire il testo si sono omessi alcuni dettagli che invece risultano fondamentali per riuscire ad agevolare la comprensione della norma da seguire per chi opera nel settore.

I lavori privati finanziati per più della metà con fondi pubblici nel nuovo Codice degli Appalti non troverebbero spazio all’interno delle varie norme previste dall’aggiornamento svolto con il Decreto Legislativo 36/2023.

Al contrario, nel precedente Codice degli Appalti previsto dal Decreto Legislativo 50/2016, c’era una norma all’articolo 1, comma 2 (lettera A) nel quale si applicavano le regole dei contratti pubblici anche per tutti quei lavori che anche se eseguiti da soggetti privati erano finanziati per più del 50% da delle risorse pubbliche, a patto che i lavori avessero un valore d’appalto superiore al milione di euro.

Quindi, ora che è stato aggiornato il codice degli appalti, quale normativa bisogna prendere in considerazione? Si deve procedere come era previsto nel 2016? Oppure questo vuoto normativo darà agli operanti del settore la libertà di agire come meglio preferiscono? Questi interrogativi sono stati posti al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti a cui è seguita una risposta in merito.

La risposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Come abbiamo accennato le questioni che sono state fatte presente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state due:

  1. Se il Codice degli Appalti aggiornato al 2023 si applicasse anche ai lavori svolti da privati.
  2. Se gli operatori privati vengano qualificati con le stesse norme previste nel campo delle Stazioni Appaltanti come sottinteso nell’articolo 62, Allegato II, del nuovo Codice degli Appalti.

In merito il Mit ha risposto che il Codice degli Appalti aggiornato al 2023 si applica anche agli appalti privati che sono stati finanziati per più del 50% dai fondi pubblici, però cambiano le soglie per cui questa regola si applica.

Infatti, mentre prima questo valeva per gli appalti con un importo superiore a 1 milione di euro, ad oggi questo vale per i lavori che hanno un importo superiore a quanto previsto dalle soglie imposte dalla Comunità Europea come previsto dalla Direttiva UE 2014/24, che sono pari a 5,5 milioni di euro. Si applica questa soglia, al momento, in mancanza di una norma espressa che modifichi nella nostra legislazione l’importo minimo di applicazione della normativa.